Un figlio dà diritto a un solo assegno familiare. Se più persone adempiono le condizioni per la riscossione degli assegni familiari per lo stesso figlio, vi è concorso di diritti e gli assegni familiari vengono versati secondo l’ordine di priorità seguente, determinante non solo per i genitori, ma anche per altri aventi diritto:
Al secondo avente diritto spetta l’importo differenziale se nel suo cantone la legge prevede assegni familiari superiori a quelli versati al primo avente diritto. Le persone prive di attività lucrativa non hanno diritto al versamento dell’importo differenziale.
Il beneficiario degli assegni familiari deve comunicare immediatamente alla CAF, tramite il datore di lavoro, ogni cambiamento che possa influenzare il diritto agli assegni familiari. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente alla CAF ogni cambiamento o evento che possa influenzare il diritto agli assegni familiari (vedesi esempi seguenti).
Anche i cambiamenti della situazione personale del beneficiario degli assegni (vedesi esempi seguenti) devono essere comunicati.
Il diritto agli assegni familiari sorge e decade con il diritto al salario. In caso di impedimento al lavoro, ad esempio per malattia o infortunio, gli assegni familiari vengono erogati per il mese in cui è sorto l'impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi, e ciò a prescindere dal fatto che venga riscosso un salario o una prestazione assicurativa.
Se il datore di lavoro versa al dipendente l'intero stipendio durante il periodo di servizio, l'indennità è generalmente dovuta al datore di lavoro (art. 19 cpv. 2 LPGA e art. 21 cpv. 2 OIPG). Questo vale anche se il datore di lavoro non subisce svantaggi materiali a causa del servizio del dipendente oppure non viene causata alcuna assenza per motivi del servizio (ad esempio, servizio nel fine settimana o corsi serali).
Questa regola si applica indipendentemente dal tipo e dalla durata del servizio. È irrilevante che il servizio sia svolto in parte o interamente al di fuori dell'orario di lavoro o che la posizione dell'interessato nell'azienda sia tale che il servizio non gli impedisca di svolgere pienamente le proprie attività lavorative.
In caso di smarrimento del modulo IPG, la cassa di compensazione può rilasciare un duplicato. A tal fine è necessario fornire una copia del libretto di servizio (pagina con i dati anagrafici, pagina con i periodi di servizio e pagina con l'indirizzo di residenza) o il certificato dell'esercito riguardo al servizio svolto.
Durante i giorni di reclutamento e la scuola reclute, tutte le reclute hanno diritto a un'indennità di base di CHF 69.00 al giorno. Al termine della formazione di base, l'indennità di perdita di guadagno è calcolata sulla base del reddito percepito prima del servizio.
Coloro che hanno appena terminato un apprendistato o gli studi e che scelgono di entrare in servizio in ferma continuata immediatamente dopo il termine della loro formazione sono svantaggiati, poiché la loro base salariale è la stessa di un apprendista o di una persona che non esercita alcuna attività lucrativa. Pertanto, è possibile far calcolare la retribuzione in base al salario iniziale corrispondente alle norme locali.
Ha dovuto entrare in servizio immediatamente (cioè nelle 4 settimane al massimo) dopo aver terminato il Suo apprendistato o studio? Allora La preghiamo di inviarci la copia del Suo AFC/CFP o l'attestato di conseguimento/non conseguimento della laurea, datato dall'istituto scolastico. Il diritto sarà verificato retroattivamente. Per beneficiare di un'indennità basata sul salario iniziale corrispondente alle norme locali nella Sua regione, dovrà presentare la relativa domanda alla cassa di compensazione. Essa non esamina automaticamente il Suo diritto a un'indennità più elevata.
Per gli studenti che proseguono gli studi dopo il servizio militare non sussiste alcun diritto al salario iniziale corrispondente alle norme locali. In modo analogo, nemmeno il conseguimento della maturità o della maturità professionale dà diritto al salario iniziale corrispondente alle norme locali come base per il calcolo dell'indennità, in quanto questi diplomi forniscono semplicemente la possibilità di intraprendere degli studi universitari, ma non costituiscono una qualifica professionale.
Secondo l’art. 20 della Legge federale sulle indennità perdita di guadagno, il diritto alle indennità non versate a persone che hanno prestato servizio si estingue cinque anni dopo la fine del servizio che dà diritto alle indennità.
Codici di servizio | Significato | Indennità giornaliera (CHF)* | |
13 | Reclutamento | 69.00 | |
11 | Scuola reclute | 69.00 | |
15 | Interruzione prima della scuola sottoufficiali | 69.00 | |
21 | Protezione civile, istruzione di base | 69.00 | |
41 | Servizio civile con assegnazioni per reclute | 69.00 | |
10 | Servizio normale | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 | |
12 | Servizio d’avanzamento | 80 % del salario, min. 124.00, max. 220.00 | |
14 | Quadri in ferma continuata | 80 % del salario, min. 102.00, max. 220.00 | |
16 | Interr. tra scuola recl. e altri serv. d’avanz. | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 | |
20 | Protezione civile | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 | |
22 | Protezione cilive dei quadri e gli specialisti | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 | |
23 | Protezione civile comandanti | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 | |
30 | Formazione die quadri Gioventù + Sport | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 | |
40 | Servizio civile | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 | |
50 | Corsi per monitori die giovani tiratori | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 |
Assegno per l’azienda (art. 15 LIPG) CHF 75
Assegno per i figli (art. 13 LIPG) CHF 22 per ciascun figlio
*Indennità senza assegni per i figli secondo l'art. 13 LIPG
ll diritto all’indennità di maternità nasce se la madre
Sono riconosciuti anche i periodi d’assicurazione e di esercizio di un’attività lucrativa compiuti in Stati dell’UE o dell’AELS. Questi sono comprovati dal modulo E104, richiesto all'istituto assicurativo estero competente.
Con la modifica del 01.07.2021, il diritto all'indennità decorre sempre dal giorno della nascita, la possibilità di rinvio è stata abolita.
La durata del diritto è prolungata per il numero di giorni di ospedale, ma per un massimo di 56 giorni. Solo le donne che svolgono un'attività lucrativa al momento del parto e che riprendono un'attività lavorativa dopo il congedo di maternità hanno diritto a tale estensione.
L'indennità di maternità, che in genere viene corrisposta per 98 giorni, viene estesa in base alla durata del ricovero ospedaliero, ma per un massimo di 56 giorni. Pertanto, dopo il parto possono essere corrisposte al massimo 154 indennità giornaliere.
Se la madre muore entro 14 settimane dalla nascita del bambino, il diritto passa al genitore superstite. Il padre o la moglie della madre riceve 14 settimane di congedo compensato in aggiunta alle due settimane di congedo di paternità. Il congedo deve essere fruito in un'unica soluzione subito dopo il decesso della madre.
Se il neonato deve rimanere in ospedale per un periodo più lungo subito dopo la nascita, il genitore superstite può chiedere un'estensione del diritto al risarcimento in caso di morte della madre.
Allo stesso tempo, in caso di decesso del padre o della moglie della madre, la madre ha diritto a due settimane di congedo entro sei mesi dalla nascita del bambino, di cui può usufruire con le stesse modalità del congedo di paternità.
ll diritto all’indennità di paternità nasce se il padre
Possono essere riconosciuti anche i periodi d’assicurazione e di esercizio di un’attività lucrativa compiuti in Stati dell’UE o dell’AELS.
La coniuge della madre, che è considerata l'altro genitore ai sensi dell'art. 255a cpv. 1 CC, avrà diritto al congedo e all'indennità di paternità sulla base del rapporto di parentela stabilito ai sensi dell'art. 255a cpv. 1 CC. Tuttavia, questo vale solo per i bambini nati a partire dal 01.07.2022 e senza effetto retroattivo. Per poterne beneficiare, i genitori devono inoltre essere sposati al momento della nascita.
Se il padre del bambino o la moglie della madre muoiono, la madre del bambino ha diritto a due settimane di congedo entro sei mesi dalla nascita del bambino. Il congedo può essere fruito con le stesse modalità del congedo di paternità.
L'indennità di assistenza è destinato ai genitori il cui figlio minorenne soffre di un grave danno alla salute e ha quindi un maggiore bisogno di compagnia e assistenza. I genitori che soddisfano i requisiti per l'indennità di assistenza hanno diritto al relativo congedo e all’indennità di perdita di guadagno.
Un figlio ha gravi problemi di salute, se
I gravi problemi di salute vanno distinti da malattie e infortuni di poco conto. I primi richiedono un’assistenza intensiva da parte dei genitori.
Il patrigno o la matrigna può avere diritto all’indennità di assistenza, a condizione che viva nel stesso nucleo familiare di uno dei genitori avente l’autorità parentale e la custodia parentale, siano esse esclusive o congiunte. Se sussiste un rapporto di filiazione con i due genitori, il patrigno o la matrigna ha diritto all’indennità di assistenza soltanto se uno dei genitori rinuncia del tutto al proprio diritto.
I genitori affidatari hanno diritto all’indennità se hanno accolto durevolmente il bambino in affido nel proprio nucleo familiare per prendersene cura ed educarlo. I genitori affidatari sono riconosciuti come tali se accolgono minori al di fuori della casa dei genitori e se l’autorità competente ha rilasciato loro un’autorizzazione in tal senso.
La disabilità non costituisce di per sé un grave problema di salute ai sensi della legge. Non sussiste pertanto alcun diritto all’indennità di assistenza, se lo stato di salute del figlio disabile è stabile. I genitori di un figlio disabile vi hanno diritto solo se il suo stato di salute peggiora notevolmente. Concretamente, deve essersi verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica e il decorso di questo cambiamento essere difficilmente prevedibile oppure deve essere considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso. Inoltre, deve sussistere un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori e almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.
I due genitori hanno diritto complessivamente a un congedo di 14 settimane, ossia a 98 indennità giornaliere, che possono percepire entro un termine quadro di 18 mesi. Possono decidere la ripartizione che meglio si adatta alla loro situazione. Ad esempio, se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, di regola hanno diritto a sette settimane ciascuno, ma è possibile che un solo genitore prenda 14 settimane; oppure che uno prenda dieci settimane e l’altro quatro. In caso di disaccordo, hanno diritto a sette settimane ciascuno. Va rilevato che se uno solo dei genitori esercita un’attività lucrativa, può comunque fruire del congedo e percepire l’indennità di assistenza. Il fatto che un genitore non eserciti un’attività lucrativa non impedisce infatti a quello che lavora di beneficiare del congedo e di ricevere la relativa indennità.
Per il versamento dell’indennità è competente una sola cassa di compensazione. Se entrambi i genitori prendono giorni di congedo per assistere il figlio, è competente la cassa di compensazione del genitore che riceve la prima indennità giornaliera.
Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, potranno ripartirsi liberamente le due settimane di congedo, ma non fruirne simultaneamente.
Non sono previste indennità per i genitori che adottano il figlio del proprio coniuge o compagno.
Se si ha diritto a un'indennità giornaliera in base al reddito, l'indennità di base ammonta all'80% del reddito percepito prima dell'insorgenza del danno alla salute. All'indennità di base si aggiungono eventuali prestazioni per i figli e detrazioni per vitto e alloggio.
Se si ha diritto a un'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale, l'importo dell'indennità giornaliera dipende dal tipo di formazione in questione.
Se l'AI paga interamente il vitto e l'alloggio durante il provvedimento di integrazione, viene effettuata una detrazione dall'indennità giornaliera:
Se l'AI paga vitto e alloggio durante la prima formazione professionale, non viene effettuata alcuna detrazione dall'indennità giornaliera.
Le prestazioni per figli sono subordinate al diritto agli assegni per i figli o agli assegni di formazione. Ciò significa che se l'altro genitore ha diritto agli assegni familiari, non viene corrisposta alcuna prestazione per figli in aggiunta all'indennità giornaliera di invalidità. Gli assegni familiari per lavoratori dipendenti, autonomi o disoccupati hanno la precedenza sulla prestazione per figli dell'AI. Solo se l'altro genitore non svolge alcun'attività lavorativa e non è iscritto all'assicurazione contro la disoccupazione, la prestazione per figli dell'assicurazione d'invalidità ha la priorità.
Nella disposizione viene indicato che un eventuale diritto alle prestazioni per figli deve essere segnalato alla cassa di compensazione. Quest'ultima esaminerà il diritto alla prestazione per figli non appena avrà ricevuto l'avviso.
Le spese non vengono rimborsate dalla cassa di compensazione. Si prega di presentare le note spese all'ufficio AI del proprio cantone di residenza.
Intorno al giorno 20 di ogni mese, la cassa di compensazione invia una lettera al rispettivo centro d'integrazione dove confermare i giorni di presenza e di assenza della persona assicurata. Dopo aver ricevuto la conferma, ma non prima del primo giorno lavorativo del mese successivo, le indennità giornaliere vengono pagate in arretrato.
Se si ha diritto a un'indennità giornaliera in base al reddito, vengono pagati i giorni effettivi del mese.
Se si ha diritto a un'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale, vengono erogate 30 indennità giornaliere al mese.
Tutte le persone che esercitano un’attività lucrativa devono pagare contributi dal 1°gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui compiono 17 anni.
L’obbligo contributivo termina quando si smette di esercitare un’attività lucrativa. Chi smette di esercitare un’attività lucrativa prima dell’età di riferimento, è soggetto all’obbligo contributivo in quanto persona senza attività lucrativa.
I dipendenti devono versare i contributi seguenti:
AVS | 8.7% | |
AI | 1.4% | |
IPG | 0.5% |
A questi si aggiungono i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (AD): fino a CHF 148'200.00 si applica l’aliquota di contribuzione del 2.2% del salario annuo determinante; sulle parti del salario eccedenti questo limite va versato ancora un contributo dell’1%.
Il datore di lavoro preleva la metà dei contributi dal salario dei suoi dipendenti e versa questa parte, insieme con la sua, alla cassa di compensazione.
Nel reddito dell’attività lucrativa soggetto all’obbligo contributivo, ovvero il cosiddetto «salario determinante», rientrano tutti i redditi in contanti e in natura (p. es. anche vitto e alloggio), comprese gratifiche, provvigioni e tredicesima mensilità. Vi rientrano anche le prestazioni del datore di lavoro in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che non siano escluse dal salario determinante per il loro carattere di prestazioni sociali.
Se il datore di lavoro si fa carico anche dei contributi del lavoratore (convenzione di salario netto), anche questa parte rientra nel salario determinante. Tali salari netti vanno convertiti in valori lordi ai fini del calcolo dei contributi.
Sì. Sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della propria attività. Le spese devono essere giustificate da motivi professionali e necessarie per il conseguimento del salario. Il datore di lavoro o il salariato devono dimostrare, o quantomeno rendere verosimile, che le spese generali dichiarate siano state effettivamente sostenute. I rimborsi spese riconosciuti dal diritto fiscale secondo i certificati di salario e i rimborsi spese previsti da appositi regolamenti approvati da un’autorità fiscale vengono di regola riconosciuti anche nell’AVS.
A differenza di quanto avviene per le imposte, nell’AVS le indennità seguenti non sono considerate spese generali:
Le persone che pur avendo raggiunto l’età di riferimento esercitano ancora un’attività lucrativa continuano a versare i contributi all’AVS/AI/IPG, ma non all’assicurazione contro la disoccupazione (AD). Esse beneficiano però di una franchigia di CHF 1'400.00 al mese o CHF 16'800.00 all’anno sulla quale non devono versare contributi. Questi ultimi vengono quindi percepiti sulla quota del reddito che eccede CHF 1'400.00 al mese o CHF 16'800.00 all’anno. Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia lavora contemporaneamente presso diversi datori di lavoro, la franchigia è calcolata sul salario versato per ogni singolo rapporto di lavoro. I contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non incidono più sulla rendita.
Se il salario determinante non supera i CHF 2'300.00 per anno civile e per rapporto di lavoro, i contributi sono percepiti soltanto a richiesta dell’assicurato.
È possibile pagare a posteriori contributi per periodi in cui si è stati assicurati nell’AVS (domicilio o svolgimento di un’attività lucrativa in Svizzera). Questo deve però avvenire entro cinque anni dalla conclusione dell’anno civile per il quale i contributi erano dovuti; scaduto questo termine essi cadono in prescrizione.
Il versamento volontario di contributi al fine di ricevere prestazioni più elevate non è ammesso nell’AVS.
L’età di riferimento delle donne verrà aumentata progressivamente in base all'anno di nascita:
Nella generazione di transizione rientrano le donne nate tra il 1961 e il 1969 e riceveranno una compensazione finanziaria per l'aumento dell'età di riferimento a partire dal 2025: da un lato, un supplemento di rendita pari a un massimo di 160 franchi in caso di riscossione della rendita all'età di riferimento e, dall'altro, aliquote di riduzione più favorevoli se la rendita viene percepita prima dell'età di riferimento aumentata. Il supplemento dipende dall'anno di nascita e dal reddito annuo medio. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo «Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21)».
Dal 1° gennaio 2024, la rendita di vecchiaia potrà essere anticipata mensilmente (in precedenza era possibile solo per 1 o 2 anni interi). Inoltre, sarà possibile anticipare o posticipare la rendita parzialmente, ad esempio in caso di pensionamento parziale. Sarà anche possibile combinare un anticipo parziale con un rinvio parziale. La riscossione della rendita e quindi la transizione dalla vita lavorativa alla pensione saranno così più flessibili per tutti. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo «Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21)».
Per le persone con lacune contributive e/o una rendita di vecchiaia che non corrisponde all'importo massimo, è interessante svolgere un'attività lavorativa anche dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. A determinate condizioni, è possibile considerare i redditi salariali e i periodi di contribuzione compiuti dopo l’età di riferimento. Si può richiedere un ricalcolo unico della rendita di vecchiaia, tenendo conto del periodo aggiuntivo di contributi e/oppure dei redditi da attività lucrativa. Con un calcolo di una rendita futura si ha la possibilità, prendendo in considerazione il proseguimento dell'attività lavorativa dopo l'età di riferimento, di calcolare tempestivamente il nuovo importo della rendita. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo «Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo l’età di riferimento».
Se è richiesta una proiezione della rendita all'età di riferimento oppure in caso di anticipo o rinvio della rendita, il modulo «Richiesta di calcolo di una rendita futura» deve essere presentato alla cassa di compensazione dove è affiliato il datore di lavoro attuale. Nel caso di una coppia di coniugi, se una persona percepisce già una rendita da un'altra cassa di compensazione, la richiesta deve essere inoltrata alla medesima cassa che versa la rendita.
Per calcolare provvisoriamente la rendita di vecchiaia che sarà ricalcolata un unica volta in caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo l'età di riferimento, tenendo conto del periodo di contribuzione aggiuntivo e/o dei redditi da attività lucrativa, è necessario inviare la richiesta presso la cassa di compensazione che versa la rendita utilizzando il modulo «Richiesta di calcolo di una rendita futura per il proseguimento dell'attività lavorativa dopo l'età di riferimento».
Per le persone con lacune contributive e/o una rendita di vecchiaia che non corrisponde all'importo massimo, è interessante svolgere un'attività lavorativa anche dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. A determinate condizioni, è possibile considerare i redditi salariali e i periodi di contribuzione compiuti dopo l’età di riferimento. Si può richiedere un ricalcolo unico della rendita di vecchiaia, tenendo conto del periodo aggiuntivo di contributi e/oppure dei redditi da attività lucrativa. Con un calcolo di una rendita futura si ha la possibilità, prendendo in considerazione il proseguimento dell'attività lavorativa dopo l'età di riferimento, di calcolare tempestivamente il nuovo importo della rendita. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo «Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo l’età di riferimento».
Se si rinuncia alla franchigia per beneficiari di rendita di vecchiaia, si può tenere conto di un maggior reddito aggiuntivo per il ricalcolo unico dopo l'età di riferimento. Tuttavia, la rinuncia non conviene in tutti i casi, ad esempio se si percepisce già l'importo massimo della rendita. Per prendere una decisione consapevole, è consigliabile presentare la «Richiesta di calcolo di una rendita futura per il proseguimento dell'attività lavorativa dopo l'età di riferimento». In questo modo è possibile confrontare facilmente gli importi della rendita ricalcolati dopo l'età di riferimento con e senza franchigia.