Indennità perdita di guadagno per persone che prestano servizio
Le prestazioni IPG sono destinate a compensare la perdita di guadagno per le persone che non possono più svolgere le loro attività lucrative nell'ambito abituale a causa del servizio obbligatorio (o dei corsi per monitori di Gioventù+Sport e di giovani tiratori).
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Se il datore di lavoro versa al dipendente l'intero stipendio durante il periodo di servizio, l'indennità è generalmente dovuta al datore di lavoro (art. 19 cpv. 2 LPGA e art. 21 cpv. 2 OIPG). Questo vale anche se il datore di lavoro non subisce svantaggi materiali a causa del servizio del dipendente oppure non viene causata alcuna assenza per motivi del servizio (ad esempio, servizio nel fine settimana o corsi serali).
Questa regola si applica indipendentemente dal tipo e dalla durata del servizio. È irrilevante che il servizio sia svolto in parte o interamente al di fuori dell'orario di lavoro o che la posizione dell'interessato nell'azienda sia tale che il servizio non gli impedisca di svolgere pienamente le proprie attività lavorative.
In caso di smarrimento del modulo IPG, la cassa di compensazione può rilasciare un duplicato. A tal fine è necessario fornire una copia del libretto di servizio (pagina con i dati anagrafici, pagina con i periodi di servizio e pagina con l'indirizzo di residenza) o il certificato dell'esercito riguardo al servizio svolto.
Durante i giorni di reclutamento e la scuola reclute, tutte le reclute hanno diritto a un'indennità di base di CHF 69.00 al giorno. Al termine della formazione di base, l'indennità di perdita di guadagno è calcolata sulla base del reddito percepito prima del servizio.
Coloro che hanno appena terminato un apprendistato o gli studi e che scelgono di entrare in servizio in ferma continuata immediatamente dopo il termine della loro formazione sono svantaggiati, poiché la loro base salariale è la stessa di un apprendista o di una persona che non esercita alcuna attività lucrativa. Pertanto, è possibile far calcolare la retribuzione in base al salario iniziale corrispondente alle norme locali.
Ha dovuto entrare in servizio immediatamente (cioè nelle 4 settimane al massimo) dopo aver terminato il Suo apprendistato o studio? Allora La preghiamo di inviarci la copia del Suo AFC/CFP o l'attestato di conseguimento/non conseguimento della laurea, datato dall'istituto scolastico. Il diritto sarà verificato retroattivamente. Per beneficiare di un'indennità basata sul salario iniziale corrispondente alle norme locali nella Sua regione, dovrà presentare la relativa domanda alla cassa di compensazione. Essa non esamina automaticamente il Suo diritto a un'indennità più elevata.
Per gli studenti che proseguono gli studi dopo il servizio militare non sussiste alcun diritto al salario iniziale corrispondente alle norme locali. In modo analogo, nemmeno il conseguimento della maturità o della maturità professionale dà diritto al salario iniziale corrispondente alle norme locali come base per il calcolo dell'indennità, in quanto questi diplomi forniscono semplicemente la possibilità di intraprendere degli studi universitari, ma non costituiscono una qualifica professionale.
Secondo l’art. 20 della Legge federale sulle indennità perdita di guadagno, il diritto alle indennità non versate a persone che hanno prestato servizio si estingue cinque anni dopo la fine del servizio che dà diritto alle indennità.
Codici di servizio | Significato | Indennità giornaliera (CHF)* | |
13 | Reclutamento | 69.00 | |
11 | Scuola reclute | 69.00 | |
15 | Interruzione prima della scuola sottoufficiali | 69.00 | |
21 | Protezione civile, istruzione di base | 69.00 | |
41 | Servizio civile con assegnazioni per reclute | 69.00 | |
10 | Servizio normale | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 | |
12 | Servizio d’avanzamento | 80 % del salario, min. 124.00, max. 220.00 | |
14 | Quadri in ferma continuata | 80 % del salario, min. 102.00, max. 220.00 | |
16 | Interr. tra scuola recl. e altri serv. d’avanz. | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 | |
20 | Protezione civile | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 | |
22 | Protezione cilive dei quadri e gli specialisti | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 | |
23 | Protezione civile comandanti | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 | |
30 | Formazione die quadri Gioventù + Sport | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 | |
40 | Servizio civile | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 | |
50 | Corsi per monitori die giovani tiratori | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 |
Assegno per l’azienda (art. 15 LIPG) CHF 75
Assegno per i figli (art. 13 LIPG) CHF 22 per ciascun figlio
*Indennità senza assegni per i figli secondo l'art. 13 LIPG