Tutte le persone che esercitano un’attività lucrativa devono pagare contributi dal 1°gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui compiono 17 anni.
L’obbligo contributivo termina quando si smette di esercitare un’attività lucrativa. Chi smette di esercitare un’attività lucrativa prima dell’età di riferimento, è soggetto all’obbligo contributivo in quanto persona senza attività lucrativa.
I dipendenti devono versare i contributi seguenti:
AVS | 8.7% | |
AI | 1.4% | |
IPG | 0.5% |
A questi si aggiungono i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (AD): fino a CHF 148'200.00 si applica l’aliquota di contribuzione del 2.2% del salario annuo determinante; sulle parti del salario eccedenti questo limite va versato ancora un contributo dell’1%.
Il datore di lavoro preleva la metà dei contributi dal salario dei suoi dipendenti e versa questa parte, insieme con la sua, alla cassa di compensazione.
Nel reddito dell’attività lucrativa soggetto all’obbligo contributivo, ovvero il cosiddetto «salario determinante», rientrano tutti i redditi in contanti e in natura (p. es. anche vitto e alloggio), comprese gratifiche, provvigioni e tredicesima mensilità. Vi rientrano anche le prestazioni del datore di lavoro in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che non siano escluse dal salario determinante per il loro carattere di prestazioni sociali.
Se il datore di lavoro si fa carico anche dei contributi del lavoratore (convenzione di salario netto), anche questa parte rientra nel salario determinante. Tali salari netti vanno convertiti in valori lordi ai fini del calcolo dei contributi.
Sì. Sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della propria attività. Le spese devono essere giustificate da motivi professionali e necessarie per il conseguimento del salario. Il datore di lavoro o il salariato devono dimostrare, o quantomeno rendere verosimile, che le spese generali dichiarate siano state effettivamente sostenute. I rimborsi spese riconosciuti dal diritto fiscale secondo i certificati di salario e i rimborsi spese previsti da appositi regolamenti approvati da un’autorità fiscale vengono di regola riconosciuti anche nell’AVS.
A differenza di quanto avviene per le imposte, nell’AVS le indennità seguenti non sono considerate spese generali:
Le persone che pur avendo raggiunto l’età di riferimento esercitano ancora un’attività lucrativa continuano a versare i contributi all’AVS/AI/IPG, ma non all’assicurazione contro la disoccupazione (AD). Esse beneficiano però di una franchigia di CHF 1'400.00 al mese o CHF 16'800.00 all’anno sulla quale non devono versare contributi. Questi ultimi vengono quindi percepiti sulla quota del reddito che eccede CHF 1'400.00 al mese o CHF 16'800.00 all’anno. Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia lavora contemporaneamente presso diversi datori di lavoro, la franchigia è calcolata sul salario versato per ogni singolo rapporto di lavoro. I contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non incidono più sulla rendita.
Se il salario determinante non supera i CHF 2'300.00 per anno civile e per rapporto di lavoro, i contributi sono percepiti soltanto a richiesta dell’assicurato.
È possibile pagare a posteriori contributi per periodi in cui si è stati assicurati nell’AVS (domicilio o svolgimento di un’attività lucrativa in Svizzera). Questo deve però avvenire entro cinque anni dalla conclusione dell’anno civile per il quale i contributi erano dovuti; scaduto questo termine essi cadono in prescrizione.
Il versamento volontario di contributi al fine di ricevere prestazioni più elevate non è ammesso nell’AVS.