Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21)

Il 25 settembre 2022, Popolo e Cantoni hanno accettato la riforma AVS 21, garantendo così il finanziamento dell’AVS fino al 2030. La riforma entrerà in vigore progressivamente dal 1° gennaio 2024 e prevede l'armonizzazione dell’età di pensionamento (ora «età di riferimento») per gli uomini e per le donne a 65 anni, nuove opzioni per la flessibilizzazione della riscossione della rendita e – per il finanziamento – un aumento dell’IVA all'8,1%.

Come in passato, hanno diritto a una rendita di vecchiaia AVS persone che mostrano almeno un anno intero di contribuzione in Svizzera. L'età di riferimento per le donne sarà progressivamente aumentata da 64 a 65 anni a partire dal 2025 e comporterà misure compensative finanziaria per compensare parzialmente il periodo di contribuzione aggiuntivo. Un video che spiega la riforma in modo comprensibile è disponibile qui.

Come verrà aumentata l’età di riferimento per le donne?

L’età di riferimento delle donne verrà aumentata progressivamente in base all'anno di nascita:

  • Donne nate nel 1960 o prima: l'età di riferimento rimane 64 anni
  • Donne nate nel 1961: l'età di riferimento è 64 anni e 3 mesi
  • Donne nate nel 1962: l'età di riferimento è 64 anni e 6 mesi
  • Donne nate nel 1963: l'età di riferimento è 64 anni e 9 mesi
  • Donne nate dal 1964 in poi: l'età di riferimento è 65 anni

Chi rientra nella generazione di transizione e quali sono le misure compensative?

Nella generazione di transizione rientrano le donne nate tra il 1961 e il 1969 e riceveranno una compensazione finanziaria per l'aumento dell'età di riferimento a partire dal 2025: da un lato, un supplemento di rendita pari a un massimo di 160 franchi in caso di riscossione della rendita all'età di riferimento e, dall'altro, aliquote di riduzione più favorevoli se la rendita viene percepita prima dell'età di riferimento aumentata. Il supplemento dipende dall'anno di nascita e dal reddito annuo medio. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo «Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21)».

Cosa c'è di nuovo nel pensionamento flessibile?

La riforma consente che la rendita di vecchiaia può essere richiesta anche anticipando mensilmente la riscossione (in precedenza era possibile solo per 1 o 2 anni interi). Inoltre, si può anticipare o posticipare la rendita anche parzialmente, come ad esempio in caso di pensionamento parziale. È anche possibile combinare un anticipo parziale con un rinvio parziale. Di conseguenza il pensionamento e la transizione dalla vita lavorativa alla pensione è più flessibile per tutti. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo «Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21)».

Ho un vantaggio se continuo a lavorare dopo l'età di riferimento?

Per le persone con lacune contributive e/o una rendita di vecchiaia che non corrisponde all'importo massimo, è interessante svolgere un'attività lavorativa anche dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. A determinate condizioni, è possibile considerare i redditi salariali e i periodi di contribuzione compiuti dopo l’età di riferimento. Si può richiedere un ricalcolo unico della rendita di vecchiaia, tenendo conto del periodo aggiuntivo di contributi e/oppure dei redditi da attività lucrativa. Con un calcolo di una rendita futura si ha la possibilità, prendendo in considerazione il proseguimento dell'attività lavorativa dopo l'età di riferimento, di calcolare tempestivamente il nuovo importo della rendita. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo «Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo l’età di riferimento».

Michael Kocher

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