Persone senza attività lucrativa
L’AVS distingue fra persone che esercitano e persone che non esercitano un’attività lucrativa. Sono considerate persone senza attività lucrativa tutti coloro che non percepiscono reddito da attività lucrativa o il cui reddito è di poco conto. Si tratta, per esempio, di persone andate in pensione anticipatamente, beneficiari di rendite AI, studenti, persone che intraprendono un giro del mondo, disoccupati che hanno esaurito il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, persone vedove o che si occupano dell’economia domestica.
Anche chi lavora a tempo parziale può essere considerato, a seconda delle circostanze, senza attività lucrativa: per gli assicurati che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno viene effettuato un calcolo comparativo. Sono considerate non esercitanti durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno le persone che lavorano meno di nove mesi all’anno o meno del 50 per cento del tempo di lavoro usuale. Se i contributi dovuti per questa attività, inclusi i contributi del datore di lavoro, rappresentano meno della metà dei contributi che si sarebbero dovuti versare in qualità di persona senza attività lucrativa, si è considerati senza attività lucrativa per l’AVS.
Le persone senza attività lucrativa devono versare i contributi AVS, AI e IPG dopo il compimento del 20° anno di età. L’obbligo contributivo termina quando si raggiunge l’età di riferimento di 65 anni. Per le donne nate fino al 1960 compreso, l'età di pensionamento è di 64 anni. Per le donne nate dopo il 1961, l'età di riferimento aumenta gradualmente da 64 a 65 anni di tre mesi all'anno.
I contributi devono essere versati senza interruzioni. La mancanza di anni di contribuzione può provocare una riduzione delle rendite. Gli assicurati senza attività lucrativa che non sono ancora iscritti a una cassa di compensazione per il pagamento dei contributi devono annunciarsi di propria iniziativa alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio o alla sua agenzia. In caso di pensionamento anticipato, a partire dall’anno del compimento dei 58 anni gli assicurati rimangono affiliati alla propria cassa di compensazione. È compito degli assicurati occuparsi del proprio obbligo contributivo.
I coniugi delle persone che sono considerate esercitanti un’attività lucrativa ai sensi dell’AVS e che (insieme con i contributi del datore di lavoro) pagano il doppio dell’importo minimo, ossia CHF 1'028.00, non sono tenuti a pagare contributi propri. Questa regola vale anche se la persona che lavora ha già raggiunto l'età di riferimento di 65 anni. Per le donne nate fino al 1960 compreso, l'età di pensionamento è di 64 anni. Per le donne nate dopo il 1961, l'età di riferimento aumenta gradualmente da 64 a 65 anni di tre mesi all'anno. Se queste condizioni non sono adempiute, entrambi i coniugi sono tenuti a pagare contributi. Il diritto ad accrediti per compiti educativi non esonera dall’obbligo contributivo.
I contributi dovuti a titolo di persone senza attività lucrativa sono determinati in base alla sostanza al 31 dicembre e al reddito conseguito in forma di rendita nell’anno di contribuzione. Per la sostanza, la cassa di compensazione si fonda sulla tassazione fiscale cantonale.
Il concetto di reddito conseguito in forma di rendita è molto ampio: non è determinante che le prestazioni in questione presentino più o meno le caratteristiche di una rendita, ma piuttosto il fatto che concorrano al mantenimento dell’assicurato, vale a dire che si tratti di elementi del reddito che incidono sulle condizioni sociali della persona senza attività lucrativa.
Per contro, non fanno parte del reddito conseguito in forma di rendita le prestazioni dell’AI, i redditi patrimoniali e le rendite per orfani e per figli, se i figli vi hanno un diritto proprio. I redditi conseguiti in forma di rendita vengono moltiplicati per 20 e poi aggiunti all’eventuale sostanza. Per le persone sposate, va tenuto conto della sostanza e dei redditi conseguiti in forma di rendita di entrambi i coniugi, a prescindere dal regime matrimoniale. I contributi dovuti a titolo di persone non esercitanti un’attività lucrativa sono quindi calcolati sulla base di un’apposita tabella dei contributi.
Sì. Le persone con un reddito di lavoro modesto (proveniente ad esempio da un lavoro a tempo parziale) possono chiedere alla cassa di compensazione che i contributi versati sul reddito da lavoro siano sottratti da quelli dovuti in qualità di persone senza attività lucrativa.
Le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto. I contributi d’acconto sono contributi provvisori basati sulla stima dei redditi e della sostanza per l’anno contributivo corrente.
Occorre quindi che le persone senza attività lucrativa trasmettano alla loro cassa di compensazione tutti i documenti necessari alla determinazione dei contributi d’acconto. La cassa di compensazione deve essere informata di qualsiasi variazione rilevante del reddito o della sostanza.
Se una persona senza attività lucrativa constata che i contributi d’acconto pagati sono troppo bassi, deve immediatamente informare la sua cassa di compensazione. Chi omette di informare rischia di pagare interessi di mora.
Di regola i contributi definitivi sono fissati sulla base della tassazione fiscale. Le casse di compensazione calcolano la differenza tra i contributi d’acconto versati e i contributi definitivi.
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