Hanno diritto agli assegni familiari i lavoratori dipendenti e indipendenti, nonché le persone senza un’attività lucrativa. Gli assegni vengono versati fino al compimento del 16° anno di età (assegno per i figli) e per i giovani in formazione fino al compimento del 25° anno di età (assegno di formazione).
È già a conoscenza della possibilità di una «delega permanente» per alleggerire le mansioni amministrative dei nostri membri nell'ambito degli assegni familiari? Per ulteriori informazioni può consultare i nostri servizi online.
Tutte le registrazioni e le mutazioni possono essere inviate tramite connect.
Un figlio dà diritto a un solo assegno familiare. Se più persone adempiono le condizioni per la riscossione degli assegni familiari per lo stesso figlio, vi è concorso di diritti e gli assegni familiari vengono versati secondo l’ordine di priorità seguente, determinante non solo per i genitori, ma anche per altri aventi diritto:
Al secondo avente diritto spetta l’importo differenziale se nel suo cantone la legge prevede assegni familiari superiori a quelli versati al primo avente diritto. Le persone prive di attività lucrativa non hanno diritto al versamento dell’importo differenziale.
Il beneficiario degli assegni familiari deve comunicare immediatamente alla CAF, tramite il datore di lavoro, ogni cambiamento che possa influenzare il diritto agli assegni familiari. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente alla CAF ogni cambiamento o evento che possa influenzare il diritto agli assegni familiari (vedesi esempi seguenti).
Anche i cambiamenti della situazione personale del beneficiario degli assegni (vedesi esempi seguenti) devono essere comunicati.
In caso di impedimento al lavoro, ad esempio per malattia o infortunio, gli assegni familiari vengono erogati per il mese in cui è sorto l'impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi, e ciò a prescindere dal fatto che venga versato un salario o una prestazione assicurativa.
Se un/una dipendente è ancora impossibilitato/a a lavorare dopo la scadenza del periodo di tre mesi in cui si è continuato a versare gli assegni, è necessario verificare se viene raggiunto il salario minimo mensile di CHF 630 (importo nel 2025). Per effettuare questa verifica, si prega di comunicare alla cassa di compensazione tutte le interruzioni del lavoro per infortunio o malattia che durano più di tre mesi. Inoltre, siete pregati di indicare la data del primo giorno di assenza, il periodo di malattia o infortunio e l'obbligo di continuare il versamento dello stipendio.