Distacco dalla Svizzera in uno Stato contraente
Distacco tra la Svizzera ed i Stati, con cui la Svizzera ha concluso una convenzione per l’assicurazione sociale (Eccezione: stati membro dell’UE e dell’AELS).
Distacco tra la Svizzera ed i Stati membri dell’UE e dell’AELS, se i distaccati né possiedono la cittadinanza svizzera né la cittadinanza di un Stato membro dell’UE e dell’AELS.
Certificato di distacco
Un datore di lavoro che desideri distaccare una persona trasmette una Richiesta di mantenimento dell’applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l’esercizio temporaneo di un’attività lucrativa all’estero alla sua cassa di compensazione AVS.
In questo documento la cassa di compensazione ed eventualmente l’assicuratore-infortuni competente confermano che durante il distacco all’estero, che non può superare il periodo massimo previsto a questo scopo dalla convenzione, il lavoratore rimarrà assicurato secondo la legislazione svizzera.
Prima del distacco il lavoratore deve essere stato assicurato in Svizzera e da parte del datore di lavoro vi deve essere l’intenzione di mantenere il rapporto di lavoro anche dopo il rientro dall’estero.
distaccati dall’obbligo di versare contributi.
Proroga del distacco: Accordo speciale
Se la durata prevista per il distacco nello Stato contraente non è sufficiente per adempiere ai compiti, il datore di lavoro e il lavoratore possono, prima della scadenza del termine, inoltrare congiuntamente una Richiesta di mantenimento dell’applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l’esercizio temporaneo di un’attività lucrativa all’estero all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Per principio, secondo la prassi svizzera l’UFAS trasmette la richiesta di proroga alle autorità dello Stato in questione a condizione che il distacco non superi complessivamente la durata massima di cinque a sei anni. Se la richiesta viene accettata, la decisione viene comunicata agli organi d’assicurazione interessati e ai richiedenti.
Ripercussioni del distacco sulla sicurezza sociale
Durante il periodo di distacco rimane applicabile la legislazione svizzera in tutti gli ambiti delle assicurazioni sociali, anche se la convenzione non ne contempla la totalità. Il lavoratore distaccato continua dunque a versare i contributi alle seguenti assicurazioni: assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), assicurazione per l’invalidità (AI), indennità di perdita di guadagno (IPG), assicurazione contro la disoccupazione (AD) e previdenza professionale (PP). Il mantenimento della copertura assicurativa si estende anche all’assicurazione malattie (AMal) e a quella contro gli infortuni (AINF). Il lavoratore distaccato riceve inoltre assegni familiari come se lavorasse in Svizzera.
La persona distaccata non è obbligata a versare contributi all’assicurazione sociale del Paese d’impiego, nella misura in cui la convenzione copra il ramo assicurativo in questione. Tuttavia poche sono le convenzioni che regolano la totalità dei rami assicurativi; la maggior parte di esse non contempla, in particolare, l’assicurazione malattie e quella contro la disoccupazione. In questi casi lo Stato contraente non è quindi tenuto a esonerare i lavoratori distaccati dall’obbligo di versare contributi.