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Attività lavorativa contemporanea in più Stati

L’Accordo con l’UE e la Convenzione AELS prevedono l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato.

Questa regola non si applica alle persone che esercitano un’attività lucrativa e non sono cittadine di uno Stato dell’UE, dell’AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni di sicurezza sociale oppure la LAVS (Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti).

 

Le seguenti costellazioni vengono diversificati:

 

  1. Attività lucrativa dipendente in due o più Stati dell’UE o dell’AELS e/o in Svizzera per un datore di lavoro*
  2. Attività lucrativa dipendente in due o più Stati dell’UE o dell’AELS e/o in Svizzera per più datori di lavoro
  3. Attività lucrativa indipendente in due o più Stati dell’UE o dell’AELS e/o in Svizzera
  4. Esercizio abituale di un’attività lucrativa indipendente di un’attività lucrativa dipendente in più Stati

 

L’obbligo assicurativo viene esaminato nel caso specifico dalla cassa di compensazione tramite il modulo «Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività» e confermato mediante il modulo A1 (Attestazione relativa alla legislazione applicabile).


* Nel caso di pluriattività per un datore di lavoro (p.es. rappresentanti gestionali, installatori tecnici di servizio, attività di telelavoro etc.) Si prega di usare il modulo Aiuto pluriattività per un datore di lavoro della nostra cassa di compensazione.

Lorena Zünd

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