I datori di lavoro hanno la possibilità di promuovere la compatibilità tra famiglia e lavoro attraverso prestazioni familiari non contributive, ad esempio per gli asili nido. L'ordinanza su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti stabilisce che gli assegni familiari concessi dal datore di lavoro in aggiunta alle prestazioni cantonali nell'ambito della prassi locale o del settore non sono soggetti a contribuzione. Questo vale per gli assegni per i figli, per la formazione, per la famiglia, per il matrimonio e per la nascita.
Con la sentenza 9C_466/2021 del 17 ottobre 2022, il Tribunale federale ha confermato la prassi esistente in materia.
Secondo la sentenza, il datore di lavoro gestisce un asilo nido. Secondo il regolamento della ditta denunciante, i dipendenti che usufruiscono dei servizi di accoglienza dell'asilo nido dell'azienda o di un asilo nido affiliato hanno la possibilità di ricevere un sostegno finanziario per le spese di assistenza all'infanzia.
Secondo la base giuridica esistente, gli assegni familiari sono prestazioni indipendenti dall'importo dello stipendio e sono uguali per tutti i dipendenti aventi diritto di un'azienda. Il Tribunale federale conclude che la prestazione legata al reddito fornita è in contrasto con l'idea di base della legislazione sugli assegni familiari ed è quindi soggetta all'obbligo contributivo dell'AVS.
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Lorena Ruberto, Caporeparto servizio contributi, Membro della direzione