Dal 1° gennaio 2024, entrano in vigore alcune parti di legge, inerente alla riforma dell'AVS. Si potrà ora percepire la rendita di vecchiaia in modo più flessibile. Inoltre, i redditi salariali, percepiti dopo l'età di riferimento (in precedenza: età di pensionamento), potranno essere utilizzati, una sola volta, per un ricalcolo della rendita di vecchiaia.
La riforma consente che la rendita di vecchiaia può essere richiesta anche anticipando mensilmente la riscossione (in precedenza era possibile solo per 1 o 2 anni interi). Inoltre, si può anticipare o posticipare la rendita anche parzialmente, come ad esempio in caso di pensionamento parziale. È anche possibile combinare un anticipo parziale con un rinvio parziale. Di conseguenza il pensionamento e la transizione dalla vita lavorativa alla pensione è più flessibile per tutti.
Per le persone con lacune contributive e/o, una rendita di vecchiaia che non corrisponde all'importo massimo, è più interessante svolgere un'attività lavorativa anche dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. Con la riforma, a determinate condizioni, è possibile considerare i redditi salariali e i periodi di contribuzione compiuti dopo l’età di riferimento. Si può richiedere un ricalcolo unico della rendita di vecchiaia, tenendo conto del periodo aggiuntivo di contributi e/oppure dei redditi da attività lucrativa.
Il video esplicativo del Centro informazioni AVS/AI fornisce una panoramica concisa. I dettagli sono riportati anche nell'opuscolo Stabilizzazione dell'AVS (AVS 21).
Per ulteriori informazioni non esitate a voler contatattare il nostro servizio rendite (rentennoSpam@ak-swissmem.ch / 044 388 34 45).
Cordiali saluti
Cassa di compensazione Swissmem
Remo Cundo, Capogruppo rendite