A partire dal 01/01/2022, nel contesto di una riforma fiscale, l'Italia mette in atto una riforma fondamentale del sistema di assegni familiari. Le forme di sostegno alle famiglie in vigore fino al 31/12/2021 saranno sostituite dall'Assegno Unico Universale. Il 1° luglio 2021 sono entrate in vigore le disposizioni transitorie che prevedono assegni familiari (Assegno temporaneo per i figli minori) per le famiglie che attualmente non hanno diritto all'ANF (assegno per il nucleo familiare). Questi sono in particolare i lavoratori autonomi, i lavoratori a basso reddito con un reddito familiare annuo inferiore a 50.000 euro e i disoccupati.
Il diritto all'assegno unico universale sussiste per i figli fino alla loro età di 18 anni compiuti, a certe condizioni fino ai loro 21 anni (in formazione, disoccupati in cerca di lavoro, basso reddito, servizio militare). Il campo di applicazione è stato esteso ai disoccupati e ai lavoratori autonomi. L'assegno di base dipende dal reddito del nucleo ed è compreso tra i EUR 50 e i 175 per ogni figlio. Più alto è il reddito della famiglia, più basso sarà l'assegno erogato, e viceversa. Inoltre, ci sarà una maggiorazione per le famiglie numerose (a partire dal terzo figlio), anch'essa a dipendenza del reddito. L'importo della maggiorazione è compresa tra i EUR 15 e 85 per il terzo figlio e ogni figlio successivo. Una maggiorazione dell'importo speciale viene erogata per i figli non autosufficienti, disabili o con gravi problemi di salute. Questa è compresa tra EUR 25 e 85 al mese per figlio, a seconda del reddito.
La riforma porta ad un miglioramento degli assegni familiari per le persone con figli a carico residenti in Italia. Di conseguenza, nell'ambito del coordinamento dei casi transfrontalieri tra la Svizzera e l'Italia, i principalmente interessati sono i frontalieri residenti in Italia che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.
Poiché in Italia il diritto sostanziale agli assegni familiari cambia, anche il diritto agli assegni svizzeri per i casi transfrontalieri tra la Svizzera e l'Italia deve essere adeguato e riesaminato sulla base delle regole di coordinamento dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE. La maggior parte delle famiglie interessate riceverà ora assegni familiari più altri nel paese di residenza, il che significa che gli obblighi di prestazioni secondarie e sussidiari in Svizzera saranno minori o completamente eliminati.
A causa della portata di questa riforma, la cassa di compensazione familiare Swissmem ha deciso di modificare eccezionalmente la procedura di esame di tutte le relazioni bilaterali interessate, decisione presa a favore di un trattamento più rapido. Per il periodo di accertamenti, gli assegni familiari delle costellazioni interessate saranno sospesi con scadenza 28 febbraio 2022. L'assegno unico universale può essere richiesto a partire dal 01/01/2022 presso l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) competente. Tuttavia, l'assegno unico universale non sarà pagato prima del 01/03/2022, senza effetto retroattivo. Una volta ricevuta la conferma ufficiale del diritto all'assegno familiare modificato nel paese di residenza, le persone assicurate interessate potranno inviarla alla cassa di compensazione, affinché il riesame del diritto secondario in Svizzera possa essere concluso.
La precedente procedura di coordinamento delle costellazioni bilaterali nell'ambito delle prestazioni familiari prevedeva che il processo di accertamento delle prestazioni correnti fosse avviato in primo luogo dalla cassa di compensazione. Dopo che tutti i casi in questione saranno stati esaminati, questo procedimento verrà ripreso.
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Cassa di compensazione Swissmem
Vanja Weber, Caporeparto servizio AF/IPG, Membro della direzione