A causa delle restrizioni legate al coronavirus, l'applicazione flessibile delle norme dell’UE sull’assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione EFTA si applica fino al 30 giugno 2022.
Una persona (ad esempio un lavoratore frontaliero) rimane soggetta alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale, anche se svolge la sua attività sotto forma di telelavoro nel suo Stato di residenza. Secondo questa prassi, la competenza in materia di sicurezza sociale rimane quindi invariata, indipendentemente dalla misura in cui l’attività viene svolta nello Stato di residenza (UE/EFTA). Questo regime speciale doveva terminare alla fine di giugno 2022.
Poiché il telelavoro si è nel frattempo diffuso in tutta Europa, il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dovrà tenere conto anche in futuro di questo fenomeno.
Il 14 giugno 2022 i membri della Commissione amministrativa dell'UE per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale hanno quindi deciso di prolungare questa applicazione flessibile delle regole di assoggettamento per una fase transitoria fino al 31 dicembre 2022.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2023, le regole di assoggettamento dovrebbero essere adeguate o interpretate in modo tale che una certa misura di telelavoro possa essere svolta nello Stato di residenza senza modificare la competenza in materia di sicurezza sociale.
L'attuazione concreta sarà preparata nei prossimi mesi a livello europeo e tra la Svizzera e gli Stati limitrofi. Riceverete le informazioni necessarie a tempo debito. L'UFAS fornirà informazioni anche sul suo sito web Basi & convenzioni (admin.ch).
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Lorena Ruberto, Caporeparto servizio contributi, Membro della direzione