Informazioni attuali sull'indennità di assistenza

Ci riferiamo al seminario online di Swissmem, svoltosi a giugno 2021, nel quale è stato trattato il congedo di assistenza. In quell'occasione, le casse di compensazione sono state informate che potevano accordare il diritto di prestazioni se il medico responsabile aveva firmato il punto 9 "Certificato medico secondo l'articolo 16o LIPG" nella richiesta d'indennità per assistenza.

Anche se il corpo medico è stato informato dall'UFAS, che ha pubblicato un articolo riguardo al congedo per assistenza nel Bollettino dei medici svizzeri (bullmed.ch) e in Pediatria Svizzera (paediatrieschweiz.ch/it/), ciò ha portato ad applicazioni errate.

D'ora in poi, su incarico dell'UFAS, le casse di compensazione dovranno contribuire a verificare se la malattia del bambino è abbastanza grave per richiedere l'indennità per assistenza. A questo scopo, sarà necessario che le casse facciano ulteriori verifiche sulla malattia del bambino, soprattutto nei casi in cui il timbro del medico non fornisce alcuna informazione sulla malattia.

Raccomandiamo ai datori di lavoro di chiarire già prima di concedere il congedo se il bambino è effettivamente gravemente malato.

Si ritiene che un bambino abbia gravi problemi di salute se:
• si è verificato un deterioramento radicale dello stato di salute fisica o psichica;
• il decorso o l’esito di questo deterioramento è difficilmente prognosticabile, oppure se sussiste l’eventualità di un danno permanente o crescente, o di decesso;
• sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e
• almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.

I gravi problemi di salute vanno distinti da malattie e infortuni di poco conto: i primi richiedono un’assistenza intensiva da parte dei genitori. I genitori possono usufruire del congedo per familiari assistenti anche in casi di lieve entità (art. 329h del Codice delle obbligazioni). In questo caso, il congedo ammonta al massimo a tre giorni per evento, per un massimo di dieci giorni all’anno. Durante questo congedo, il datore di lavoro continua a pagare il salario.

Ha qualche domanda? Non esiti a contattare il nostro ufficio AF/IPG
(famzeo@ak-swissmem.ch / 044 388 34 47).

Cordiali saluti
Cassa di compensazione Swissmem
Vanja Weber, Caporeparto servizio AF/IPG, Membro della direzione